Privacy sulla videosorveglianza – Guida
(aggiornata a Maggio 2017)
I PRINCIPI della Privacy sulla videosorveglianza previsti
dal provvedimento del 29 Aprile 2004:
Liceità, cioè il principio base secondo il quale possono essere utilizzate le immagini raccolte dove siano necessarie per rispondere ad un obbligo di legge o per tutelarne un interesse legittimo;
Necessità, principio in base al quale deve esserci un motivo sufficiente ed evidente che giustifica l’utilizzo delle telecamere di videosorveglianza;
Proporzionalità, garantisce che l’installazione delle telecamere avvenga se ritenuta una misura proporzionata agli scopi prefissati;
Finalità, per cui gli scopi perseguiti mediante l’installazione di videocamere debbano essere determinati, espliciti e soprattutto legittimi.
Riassumendo:
le telecamere di videosorveglianza possono essere installate ove sia necessario, per aumentare la sicurezza di un negozio, di un ufficio, stabile, cortile, ecc… o nel caso in cui dipendenti, clienti o passanti siano informati della loro presenza tramite informativa e l’apposita segnaletica.
L’installazione di videocamere finte, invece, non risponde ai principi sopraccitati, perché essendo finte, non sono presenti le condizioni per cui la videosorveglianza risulta necessaria per ragioni di sicurezza, di conseguenza sarà superfluo ed inutile installarla.
In più, accanto alle finte telecamere, mancherebbe comunque la segnaletica obbligatoria per legge, ed apporla significherebbe pertanto dichiarare il falso. Se, nell’ipotetico raggio d’azione della videotelecamera ci fosse un crimine, non ci sarebbero riprese dell’evento, creando diversi problemi per responsabilità concorrente.
JOBS ACT E VIDEOSORVEGLIANZA
Il Jobs Act si adegua all’evoluzione tecnologica, escludendo dalla lista degli strumenti che necessitano di accordo dispositivi come pc, smartphone, tablet e rilevatori di entrata e di uscita, confermando comunque un principio imprescindibile: l’uso di impianti audiovisivi a fini di controllo dei lavoratori NON è consentito.
Gli strumenti di controllo a distanza infatti non servono per avere un terzo occhio puntato sui dipendenti, ma devono avere usi e finalità come la tutela dei beni aziendali, la sicurezza sul lavoro o specifiche esigenze lavorative.
L’utilizzo di videocamere di sorveglianza ed altri apparecchi di controllo, deve essere nota anche alle rappresentanze sindacali unitarie o aziendali. La legge prevede l’obbligo di informare la direzione territoriale del lavoro, che si occuperà di rilasciare direttamente l’autorizzazione, “anche con tacito consenso”. Gli smartphone, tablet, ecc… sono esenti da autorizzazione e possono essere installati saltando questa procedura.
I dati raccolti con strumenti di controllo a distanza, possono essere utilizzati per tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, pertanto anche a fini disciplinari.
Ovviamente ai lavoratori deve essere fornita l’informativa completa circa l’esistenza di tali strumenti e loro utilizzo; consigliamo caldamente ai titolari di azienda ed ai loro responsabili della privacy, di redigere il PANNELLO SINOTTICO, da collocare all’entrata dell’azienda, facilmente individuabile, sul quale verranno rappresentate le aree lavorative con telecamere installate, al fine di eliminare eventuali problemi di incomprensione con i dipendenti ed il personale esterno eventualmente presente in azienda.
VIDEOSORVEGLIANZA E TELECAMERE SUL POSTO DI LAVORO:
REGOLE E NORMATIVA
Sempre più spesso capita che, per motivi di sicurezza, le aziende abbiano la necessità di installare telecamere di videosorveglianza che riprendano determinate aree nella struttura. Lo scopo è quello di prevenire furti, violazioni ed intrusioni: in pratica, videosorveglianza per ragioni di sicurezza.
In certi casi l’amministratore o il datore di lavoro potrebbe essere tentato di usare le telecamere sul posto di lavoro per controllare i propri dipendenti in segreto, magari per valutare la loro produttività lavorativa. Molti però non sanno che utilizzarle per controllare il personale va contro la normativa vigente. La Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) infatti, vieta all’art.4 l’uso di impianti audiovisivi e apparecchiature per il controllo a distanza dei dipendenti, ed anche la normativa sulla privacy (D.Lgs n.196/2003) riprende in toto la disciplina sopraccitata.
LE MODIFICHE ALL’ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 300/1970
(IN VIGORE DAL 24 SETTEMBRE 2015)
Un’azienda che vuole installare telecamere di videosorveglianza sul posto di lavoro, prima di mettere in funzione l’impianto, deve:
- Informare i lavoratori interessati fornendo un’informativa sulla privacy;
- Nominare un responsabile di gestione dei dati registrati;
- Posizionare le telecamere nelle zone a rischio evitando di riprendere in maniera
unidirezionale i lavoratori; - Affiggere appositi cartelli, ben visibili che informino i dipendenti ed eventuali
clienti, ospiti o visitatori della presenza dell’impianto di videosorveglianza; - Le telecamere possono essere installate solo nel rispetto delle norme in materia
di lavoro (dopo la comunicazione all’ISPETTORATO DEL LAVORO e dopo un
accordo con le Rappresentative Sindacali);Sarà comunque DIVIETO ASSOLUTO di controllo dei
lavoratori nelle AREE COMUNI (spogliatoi, refettori,
mense, bagni, aree relax e ristoro e zone di timbratura
e rilevamento presenze); - Formare il personale addetto alla videosorveglianza;
- Predisporre misure idonee di sicurezza atte a garantire l’accesso alle immagini
ESCLUSIVAMENTE al personale autorizzato;
La mancanza di queste premesse, comporta la RESPONSABILITA’ penale del datore di lavoro. Le telecamere possono quindi essere installate solo dopo la ricezione della autorizzazione: la presenza dell’impianto di videosorveglianza, anche se spento, necessita di preventiva approvazione.
Installare i sistemi con fini non leciti e trattare i dati dei propri dipendenti in modo da violarne l’integrità e la privacy è rischioso e le sanzioni previste possono essere particolarmente salate, oltre ad essere lesa anche la buona reputazione aziendale.
Sicurezza in ambito privato – Tutela delle persone e della proprietà
Contro possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, prevenzione incendi, ecc., si possono installare telecamere senza il consenso dei soggetti ripresi, ma se le telecamere riprendono luoghi di passaggio comuni a diversi proprietari (es.viale di entrata in comune) bisogna avere il consenso di tutti i residenti aventi diritto di passaggio.
Sicurezza in ambito condominiale
In primo luogo si distinguono due casi: l’istallazione effettuata da privati o dal condominio: Nel caso in cui un singolo condomino decida di installare una telecamera ad uso personale, può farlo, a proprie spese.
Installazione Telecamere private all’interno dell’alloggio:
Un condomino quindi può decidere di installare una videocamera per riprendere l’ingresso del proprio appartamento, o del proprio posto auto, ma l’angolo della ripresa dovrà essere limitato esclusivamente allo spazio privato, ad esempio dovrà inquadrare solo la porta d’ingresso e non il pianerottolo.
In questo caso non si applicano le norme stabilite dal Garante della privacy per gli impianti di videosorveglianza. Non sarà necessario esporre un cartello per avvisare della presenza di telecamere, né nominare un incaricato per il trattamento dei dati.
Installazione Telecamere condominiali:
Nel caso invece sia il condominio a proporre l’installazione di un kit di videosorveglianza per controllare le aree comuni, è necessario conoscere bene le norme. Innanzitutto il legislatore stabilisce il quorum necessario per la delibera: la proposta dovrà essere approvata dall’assemblea a maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno metà del valore della proprietà.
In questo caso però viene applicato il regolamento sulla privacy, quindi devono essere esposti i cartelli in cui si informa che l’area è video sorvegliata; I dati inoltre, devono essere protetti e visionabili solo dalle persone autorizzate; è necessario nominare un incaricato per i trattamento dei dati, che di solito è l’amministratore.
Per non incorrere nel reato di interferenza nella vita privata, il campo visivo, cioè l’ampiezza dell’inquadratura delle riprese deve essere limitato agli spazi di esclusiva pertinenza del condominio.
Sicurezza in ambito urbano
I Comuni che installano telecamere per fini di sicurezza urbana hanno l’obbligo di mettere cartelli che ne segnalino la presenza, salvo che le attività di videosorveglianza siano riconducibili a tutela della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati. La conservazione dati non può superare i 7 giorni, fatte salve speciali esigenze.
Sistemi integrati da parte di ditte esterne
Per i sistemi che collegano telecamere tra soggetti diversi, sia pubblici che privati, o che consentano la fornitura di servizi di videosorveglianza “in remoto” da parte di società specializzate (es. società di vigilanza, internet providers) mediante collegamento telematico ad un unico centro, sono obbligatorie specifiche misure di sicurezza (es. contro accessi abusivi alle immagini). Per alcuni sistemi è comunque necessaria la verifica preliminare del Garante.
Deposito rifiuti
È lecito l’utilizzo di telecamere per controllare discariche di sostanze pericolose ed “eco piazzole”, per monitorare modalità del loro uso, tipologia dei rifiuti scaricati e orario di deposito;
Ospedali e luoghi di cura
No alla diffusione di immagini di persone malate mediante monitor, quando questi sono collocati in locali accessibili al pubblico. È ammesso, nei casi indispensabili, il monitoraggio da parte del personale sanitario dei pazienti ricoverati in particolari reparti (es. rianimazione), ma l’accesso alle immagini deve essere consentito solo al personale autorizzato e ai familiari dei ricoverati;
Istituti scolastici
Ammessa l’installazione di sistemi di videosorveglianza per la tutela contro gli atti vandalici, con riprese delimitate alle aree interessate, solo negli orari di chiusura;
Taxi
Le telecamere non devono riprendere in modo stabile la postazione di guida e la loro presenza deve essere segnalata con appositi contrassegni;
Trasporto pubblico
È lecita l’installazione su mezzi di trasporto pubblico e presso le fermate, rispettando limiti precisi (es. angolo visuale circoscritto, riprese senza l’uso di zoom).
PARLIAMO DI TECAMERE FINTE…
Potrebbe sembrare una soluzione economica e vantaggiosa: spendo poco per la videocamera giocattolo, non ho bisogno di un installatore, non devo chiedere permessi e autorizzazioni e spavento chi vuole danneggiarmi prima ancora che lo faccia.
In realtà non funziona così: installare una videocamera finta a scopo di deterrenza è vietato ed ha una serie di controindicazioni, spesso non considerate, che possono ritorcersi contro il proprietario, nonostante le migliori intenzioni.
PERCHÉ NON SI PUO’ UTILIZZARE UNA TELECAMERA
FINTA PER DISSUADERE I LADRI?
Tutto dipende dal fatto che la legge sulla videosorveglianza si basa sui quattro principi solidi ed irremovibili (descritti all’inizio dell’articolo), che giustificano l’utilizzo di riprese del personale e dei clienti laddove questo sia necessario e nel rispetto di particolari condizioni.
Parliamo pur sempre di una situazione al limite tra tutela della sicurezza e violazione della privacy, dove il confine è davvero molto sottile, per cui è necessario trovare un equilibrio per proteggere cose e persone senza ledere la libertà altrui.
Ulteriori info: Qui
Ricordiamo a tutti i clienti che in caso di dubbi o problematiche eventualmente non trattate in questa guida, i nostri consulenti restano a disposizione per ogni chiarimento
per contatti: Assistenza clienti – Telecameremegapixel
Privacy sulla videosorveglianza – Guida
(aggiornata a Maggio 2017)